Speciale Ecobonus 110%
Il decreto legge Rilancio (Dl 24/2020) pubblicato in G.U. il 19 maggio, ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110 %…

Il decreto legge Rilancio (Dl 24/2020) pubblicato in G.U. il 19 maggio, ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110 % nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico «qualificato» (cosiddetto eco bonus) dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Saranno tre gli interventi trainanti che permetteranno di raggiungere il 110 %, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi.
- GLI INTERVENTI ANTISISMICI
La nuova super detrazione sostituisce quella previgente già agevolata dal 50 al 85 %, grazie al nuovo decreto, la percentuale sarà elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei tre nuovi interventi «trainanti» previsti per l’eco bonus.
Il nuovo bonus si applica anche a favore degli acquirenti delle nuove unità immobiliari, risultanti dalla ricostruzione degli edifici demoliti per ridurne il rischio sismico, in relazione al prezzo di acquisto delle stesse ed entro il massimale di spesa di 96 mila euro per ciascuna.
Il Decreto rilancio prevede che se il contribuente cede il credito corrispondente alla detrazione a un’assicurazione, stipulando contestualmente una polizza a copertura degli eventi calamitosi, la detrazione dei relativi premi sarà agevolata, nella misura del 90% e non più del 19%. La procedura è riferibile alle sole unità immobiliari ad uso abitativo.
- IL SOLARE FOTOVOLTAICO
Per ottenere il bonus con detrazione al 110% per i lavori inerenti l’applicazione dei pannelli fotovoltaici bisogna effettuarli congiuntamente agli interventi di riqualificazione energetica o antisismici.
Nello specifico:
– installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
– installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti.
La detrazione al 110% per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici è prevista fino ad un ammontare complessivo di 48000 euro.
- L’ISOLAMENTO TERMICO
Rientrano nel superbonus gli interventi di isolamento termico, con materiali che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm dell’ambiente 11 ottobre 2017, delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (pavimenti e coperture), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. In sostanza, si tratta di interventi di realizzazione del cosiddetto cappotto termico.
- LA CLIMATIZZAZIONE
Gli interventi trainanti sono, anzitutto, interventi sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» (anche non condominiali), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti di microcogenerazione, impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con caldaie a condensazione (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni), con efficienza almeno pari alla classe A, prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n.811/2013), ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici e di microcogenerazione anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
- GLI INTERVENTI NEI CONDOMINI
Il superbonus è rivolto a tutti i condomini italiani configurati come tali (con almeno due unità abitative e il codice fiscale) senza limiti alle modalità d’uso.
Diversamente dagli immobili unifamiliari (dove per ora il decreto non prevede l’applicazione degli sconti fiscali al 110% alle seconde case), per i condomini il bonus non ha limitazioni, quindi vale anche per un appartamento in condominio di un’abitazione al mare o in montagna, affittata o ereditata.
- BONUS FACCIATE
Finora la legge di Bilancio 2020 aveva limitato la possibilità di optare per lo sconto immediato in fattura.
Invece col nuovo decreto, i contribuenti a fronte della cessione della detrazione fiscale riceveranno uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato la ristrutturazione.
Il meccanismo permetterà quindi di realizzare gli interventi senza alcun pagamento.
L’impresa avrebbe inoltre la possibilità di cedere a sua volta il credito a soggetti terzi e anche agli istituti bancari.
Altra novità è il fatto che il credito si potrà cedere per un numero di volte illimitato.